Consulenza e assistenza per tutto ciò che compete il nuovo regolamento sulla Privacy

Area di Attività

Privacy GDPR 2016/679

Lo Studio Legale Cecinelli & Partners fornisce consulenza e supporto legale relativamente a tutte quelle evenienze che riguardano l'aggiornamento al Regolamento Europeo per la protezione dei dati n 2016/679 (GDPR).

Negli ultimi anni il termine Privacy è entrato a far parte dell'uso comune e, nell'ordinamento italiano, lo possiamo identificare come il diritto alla riservatezza dell'individuo rispetto a qualsivoglia intromissione o divulgazione dei propri dati da parte di terzi in assenza di autorizzazione.

Se fino ad oggi, in Italia, la normativa sulla Privacy è stata più volte "aggirata" e/o mai presa in considerazione dalle aziende italiane, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati n 2016/679 (GDPR) ha reso obbligatorio in tutti i paesi membri il rispetto dei suoi 99 articoli, i quali prevedono numerosi adempimenti di diversa entità. Alcuni sono semplici da comprendere sopratutto quando sono ereditati dal quadro normativo precedente. Altri, invece, sono completamente nuovi, ritagliati appositamente sulla società tecnologica e sulla sua capacità invasiva nella privacy dei soggetti.

Nel dettaglio lo Studio Legale Cecinelli & Partners offre la sua competenza con:

  • Consulenza per un corretto trattamento dei dati personali e controllo della documentazione relativa alla Privacy, con focus in particolare sulle novità introdotte dal GDPR: Rapporti con responsabili esterni; Rapporti con titolari del trattamento; Nuove regole su informative e consensi; Privacy by design; Privacy by default; Registro delle attività di trattamento; Data breaches; DPIA – Data Protection Impact Assessment e la sicurezza dei dati; DPO – Data Protection Officer; Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); Diritto alla portabilità dei dati; Formazione e istruzione degli “incaricati”.
  • Aggiornamento della documentazione esistente sulla base delle novità del GDPR.
  • Predisposizione delle diverse nformative (clienti, fornitori, dipendenti, siti web, etc)
  • Controllo comunicazioni con lAutorità Garante per la protezione dei dati persionali
  • Affiancamento presenza sul posto in caso di accertamenti e ispezioni da parte dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il regolamento prevede diverse sanzioni per chi non lo applichi correttamente. L'omessa o inidonea informativa comporta, infatti, una limitazione dell'autodeterminazione informativa dell'interessato ed è punita dall'Art. 161 del Codice della Privacy. Si tratta di una disposizione che prevede una sanzione pecuniaria da tremila a diciottomila euro, nel caso in cui l'omessa o inidonea informativa si riferisca a dati personali identificativi , ma in alcuni casi è previsto anche un aggravio della pena da cinquemila a trentamila euro.

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